PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Centrali operative «118»).

      1. La responsabilità medico-organizzativa delle centrali operative «118» è attribuita a medici anestesisti rianimatori o della medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza in possesso di documentata esperienza e inquadrati quali direttori di struttura complessa.

      2. Alle centrali operative «118» sono assegnati, con compiti di supervisione e di coordinamento, medici di servizio presso strutture ospedaliere, specializzati in anestesia e rianimazione o in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Art. 2.
(Dipartimenti ospedalieri di emergenza).

      1. La direzione delle attività dei dipartimenti ospedalieri di emergenza di primo e secondo livello è attribuita a un medico anestesista rianimatore o della medicina d'accettazione e d'urgenza, direttore di struttura complessa, in possesso di documentata esperienza nel settore.

Art. 3.
(Operazioni di soccorso specialistico extra-ospedaliero).

      1. Nel sistema organizzativo regionale, per le operazioni di soccorso specialistico extra-ospedaliero, è prevista, a bordo dei centri mobili di rianimazione e degli elicotteri di soccorso, la presenza di un medico anestesista rianimatore con competenza ed esperienza nella gestione dei pazienti acuti critici.

 

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Art. 4.
(Catastrofi ed eventi calamitosi).

      1. Nei casi di grandi emergenze sanitarie derivanti da catastrofi e da eventi calamitosi di grande rilevanza, nel coordinamento dei soccorsi deve essere prevista la presenza di un medico anestesista rianimatore o della medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, direttore di struttura complessa.