1. La responsabilità medico-organizzativa delle centrali operative «118» è attribuita a medici anestesisti rianimatori o della medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza in possesso di documentata esperienza e inquadrati quali direttori di struttura complessa.
2. Alle centrali operative «118» sono assegnati, con compiti di supervisione e di coordinamento, medici di servizio presso strutture ospedaliere, specializzati in anestesia e rianimazione o in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
1. La direzione delle attività dei dipartimenti ospedalieri di emergenza di primo e secondo livello è attribuita a un medico anestesista rianimatore o della medicina d'accettazione e d'urgenza, direttore di struttura complessa, in possesso di documentata esperienza nel settore.
1. Nel sistema organizzativo regionale, per le operazioni di soccorso specialistico extra-ospedaliero, è prevista, a bordo dei centri mobili di rianimazione e degli elicotteri di soccorso, la presenza di un medico anestesista rianimatore con competenza ed esperienza nella gestione dei pazienti acuti critici.
1. Nei casi di grandi emergenze sanitarie derivanti da catastrofi e da eventi calamitosi di grande rilevanza, nel coordinamento dei soccorsi deve essere prevista la presenza di un medico anestesista rianimatore o della medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, direttore di struttura complessa.